Manuali
Diritto costituzionale
Lo studio del diritto costituzionale
1.3 Norme sociali e norme giuridiche
Tutte le definizioni sono convenzionali, compresa quella del diritto. Oggi, se volessimo definire il diritto, non potremmo fare altro che considerarlo come l'insieme delle regole poste dallo Stato. In effetti le materie che si studiano nella facoltà di giurisprudenza sono tutte attinenti a sotto insiemi di norme poste dallo Stato (diritto civile, penale, amministrativo, processuale, commerciale, ecc.) O da soggetti che in qualche modo derivano dallo Stato. L’unica eccezione potrebbe essere il diritto canonico, che studia l'insieme delle regole poste dalla chiesa cattolica. Tutte le altre norme derivanti da istituzioni sociali come la famiglia, le associazioni, i partiti politici, non sembrano norme giuridiche se non quando sia allo Stato a riconoscerle come tali.
Pertanto, da un lato sta il diritto dello Stato fatto di vere norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla forza pubblica, dall'altro vi sono i fenomeni para-giuridici, costituiti da norme non propriamente giuridiche, ma sociali. Se una persona non cede il passo ad una signora non verrà prelevato dai carabinieri e sbattuto in carcere, ma al massimo farà la figura del cafone e sarà ignorato dalla società. Se un tempo essere ignorati dalla società significava la morte civile finanche il tracollo economico, oggi non significa poi tanto.
Questo ci fa capire che le norme giuridiche possono essere diverse non solo in funzione della società dove vengono applicate ma anche in funzione del tempo in cui è sorta quella società.
Tradizionalmente si considera era diritto solo l'insieme di quelle regole la cui violazione possa determinare l'intervento di un giudice o l'invocazione di una sanzione.
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