Manuali
Diritto privato
Le liberalità
La donazione
La revoca della donazione
La donazione non può sciogliersi se non nei casi previsti dalla legge.
In presenza di due gravi ragioni la donazione può essere revocata:
1) ingratitudine del donatario (art. 801 del Codice civile);
2) sopravvenienza di figli (art. 803 del Codice civile).
L’art. 801 del Codice civile descrive i comportamenti qualificabili come manifestazione di ingratitudine, menzionando i casi di indegnità a succedere ex art. 463, nn. 1, 2 e 3, del Codice civile.
La norma fa riferimento all’ingiuria grave. L’ingiuria grave consiste in un qualsiasi comportamento concretante un’offesa alla personalità morale del donante o lesiva del decore e dell’immagine sociale del medesimo. La gravità dell’ingiuria è ovviamente rimessa alla valutazione del giudice.
Anche l’indebito rifiuto di prestare gli alimenti al donante costituisce manifestazione di ingratitudine.
Inoltre, la donazione può essere revocata in caso di sopravvenienza di figli, sia legittimi che naturali, senza limite di tempo (Corte Costituzionale, sentenza n. 250 del 3 luglio 2000). Se il donante avesse saputo dell’esistenza di figli, il naturale amore verso la prole lo avrebbe probabilmente indotto a comportarsi diversamente e a non disporre la donazione.
La revocazione della donazione non si applica a quelle rimuneratore né a quelle obnuziali (art. 805 del Codice civile).
La revoca della donazione rappresenta un’iniziativa unilaterale del donante e ha carattere personale, quindi non può essere proposta da eventuali creditori del donante che potranno proporre eventualmente l’azione revocatoria dimostrando che la donazione è stata fatta in frode ai creditori.
La sentenza che pronuncia la revocazione della donazione condanna il donatario alla restituzione dei beni. Essa, tuttavia, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima della domanda di revocazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda (art. 808 del Codice civile).
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