Manuali

Diritto privato

Le liberalità


La donazione


Requisiti e disciplina

La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono validamente compiere donazioni i minorenni, l'interdetto, l’inabilitato (art. 774 del Codice civile), l’incapace naturale (art. 775 del Codice civile).

Un’accezione è fatta per le donazioni a causa di matrimonio (donazioni obnuziali). In base al principio “habilis ad nuptias habilis ad nuptiarum consequentias” sono valide, purché fatte con l'assistenza delle persone che esercitano la potestà o la tutela o la curatela, le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore (art. 165 del Codice civile) o dall’inabilitato (art. 166 del Codice civile).

Le persone giuridiche sono capaci di fare donazioni, se tale capacità è riconosciuta dallo statuto o dell'atto costitutivo e nei limiti del riconoscimento medesimo. Sono parimenti valide le liberalità e le attribuzioni gratuite fatte da società commerciali a scopo promozionale o di rappresentanza o per consuetudine.

Per le liberalità consistenti in erogazioni di denaro compiute da società commerciali a favore della tutela e del recupero o restauro del patrimonio artistico ed ambientale, ovvero di finanziamento di studi o altre iniziative di valore culturale ed artistico, si parla di “mecenatismo”.

La rappresentanza del donante nella stipulazione dell’atto di donazione è soggetta a limiti precisi. La donazione è un atto personale del donante. È pertanto nullo il mandato a donare “cui voles e quae voles” (art. 778, comma 1, del Codice civile).

Poiché per la donazione è richiesto l’atto pubblico “ad substantiam” (art. 782 del Codice civile), la procura a donare deve essere fatta ugualmente per atto pubblico e sempre con l'intervento di testimoni.

Inoltre, a proposito di legati (art. 631 del Codice civile e art. 632 del Codice civile), è consentito rimettere ad un terzo la scelta del donatario tra determinate categorie di persone o dell’oggetto tra più cose indicate dal donante (art. 778 del Codice civile).

La disciplina della donazione presenta alcune analogie con quella del testamento, con particolare riferimento alla capacità di ricevere per donazione. Per la capacità giuridica è necessaria la nascita del soggetto (art. 1 del Codice civile): in riferimento alla donazione, sarà possibile donare in favore del figlio, anche se non ancora concepito, di una determinata persona vivente al momento della donazione (art. 784 del Codice civile).

Anche le persone giuridiche possono ricevere per donazione. L’art. 13 della Legge 15 maggio 1995 n. 127 ha abrogato l’art. 17 del Codice civile (che subordinava l’efficacia della donazione ad apposita autorizzazione governativa) e l’art. 782, comma 4, del Codice civile (che regolava la revocabilità della dichiarazione del donante).

Il medesimo art.  13 della Legge 15 maggio 1995 n. 127 ha abrogato l’art. 786 del Codice civile che negava di ricevere per donazione agli enti non riconosciuti; pertanto, gli enti, riconosciuti e non, possono ricevere per testamento o donazione senza la necessità di autorizzazione amministrativa.

Inoltre può ricevere per donazione il figlio naturale non riconoscibile a seguito dell’abrogazione dell’art. 780 del Codice civile ad opera della Legge 19 maggio 1975 n. 151.

È stato inoltre dichiarato incostituzionale l’art. 781 del Codice civile che sanciva il divieto di donazione tra coniugi, la cui “ratio” si ravvisava nella necessità di non turbare i rapporti familiari. La sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 ha segnalato la totale mancanza di giustificazione di quel tradizionale divieto.

A norma dell’art. 411 del Codice civile sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

L’art. 771 del Codice civile dispone che, a pena di nullità, non possa formare oggetto di donazione un bene futuro salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Il concetto di bene futuro deve essere inteso in senso oggettivo (non ancora esistente) ma anche in senso soggettivo (non ancora nel patrimonio del donante: “id est” divieto di donare una cosa altrui).

La donazione universale è ammessa. Pertanto è possibile donare tutti i beni presenti, ritenendo che l’obbligo agli alimenti possa sopperire all’eventuale indigenza del donante (art. 437 del Codice civile).

Per la donazione è necessaria “ad substantiam” l’atto pubblico e la presenza di due testimoni (art. 48 della Legge 16 febbraio 2013, n. 89). Tale rigore sussiste per indurre il donante a riflettere sull’importanza e gravità dell’atto che sta compiendo, ovvero spogliarsi di qualcosa senza alcun corrispettivo.
Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, l’atto deve contenere la specificazione del loro valore (art. 782 del Codice civile).

La forma della donazione riceve una deroga per le donazioni di modico valore (art. 783 del Codice civile), purchè sia avvenuta la consegna della cosa. Per questo si parla di donazione manuale ed è annoverato tra i contratti reali.

La modicità del valore deve essere valutata in relazione alle condizioni economiche del donante  (art. 783 del Codice civile).

La donazione può essere sottoposta a condizione.

Una donazione sottoposta a condizione particolare è la donazione obnuziale, ossia la donazione effettuata in prospettiva del futuro matrimonio. Vista la specificità di questa donazione, è prevista una disciplina particolare.

In primo luogo è prevista la deroga alla capacità di donare, quindi può donare anche un minore purché sia presente colui che esercita la patria potestà, la tutela o la curatela.

Inoltre, è un atto unilaterale in quanto non è necessaria l’accettazione del donatario, ma non produce effetti fintanto che non venga celebrato il matrimonio (art. 785, comma 1, del Codice civile); inoltre, la nullità del matrimonio comporta la nullità della donazione.

Altra condizione particolare che può essere apposta è quella di riversibilità: si tratta di una condizione risolutiva che determina che i beni ritornino in capo al donante nel caso in cui il donatario muoia prima del donante (art. 791 del Codice civile).

La donazione può essere gravata da un onere o modo (art. 793 del Codice civile). Nella donazione modale il donatario assume un determinato impegno il cui valore è limitato al valore della cosa donata. L’impegno esula dal corrispettivo, per cui non si può parlare di “negotium mixtum cum donatione”.

Per l’adempimento del modo possono agire il donante e qualsiasi interessato, mentre per la risoluzione della donazione, in caso di inadempimento del modo, possono agire il donante o i suoi eredi.

L’onere illecito o impossibile si considera non apposto, ma se ha avuto rilievo esclusivo o determinante, allora l’intera donazione è nulla.

Le sostituzioni sono ammesse nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (art. 795 del Codice civile e art. 688 del Codice civile).

La donazione può avere ad oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del donante, che può stabilire anche che dopo di lui l’usufrutto sia riservato ad un’altra persona o anche a più persone congiuntamente (art. 796 del Codice civile).

L’inadempimento del donante soggiace ad una disciplina meno rigorosa degli altri contratti, data la gratuità del negozio. La responsabilità del donante è limitata ai casi di dolo o colpa grave (art. 789 del Codice civile).

Per il caso di evizione, il donante risponde solo se è in dolo (art. 797 del Codice civile), o se si tratta di donazioni modali o rimuneratorie.

Infine, la responsabilità del donante per i vizi della cosa sussiste solo nel caso in cui sia stata pattuita o o nel caso di dolo del donante (art. 798 del Codice civile).

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