Manuali

Diritto processuale penale

8. Legittimazione a costituirsi parte civile

L’art. 185 del Codice Penale stabilisce che “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sia sufficiente a legittimare la costituzione di parte civile il danno indiretto e non solo quello diretto.

Con l’art. 185 del Codice Penale, il Legislatore ha creato una serie di illeciti civili autonomi, i quali devono considerarsi tali anche se non coincidono con lo schema delineato dall’art. 2043 del Codice Civile.

L’art. 185 del Codice Penale si riferisce a qualsiasi fattispecie di responsabilità oggettiva, pertanto va oltre le previsioni dell’art. 2043 del Codice Civile che richiede quanto meno la colpa. Questa argomentazione fa propendere a ritenere che per essere legittimati a costituirsi parte civile non è necessario che il danno sia una diretta conseguenza dell’illecito penale.

Tale autonomia dell’illecito civile prevista dall’art. 185 del Codice Penale è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione: “alla base della legittimazione attiva dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale vi è la natura plurioffensiva dell’illecito penale, il danno criminale subito dallo Stato-collettività trova la sua sanzione nella pena, mentre il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale direttamente causato dalla condotta criminosa, sia il danno civile, viene riparato mediante la restituzione o il risarcimento”.

La legittimazione attiva della persona alla quale il reato ha recato danno ad esercitare la relativa azione nel processo penale mediante la costituzione di parte civile deriva dalla “sussistenza a carico dell’autore del reato delle obbligazioni ex delicto alla restituzione ed al risarcimento del danno. La causa del danno  deve essere costituita dal reato.Da ciò consegue che l’art. 185 del Codice Penale costituisce il fondamento delle obbligazioni ex delicto.

La risarcibilità del danno indiretto o mediato è stata riconosciuta da numerose sentenze dei giudici di merito nonché da molte sentenze della Corte di Cassazione, ma non sono mancati orientamenti contrari.

Nel 1979 la Corte di cassazione, in un processo avente ad oggetto decine di omicidi colposi di lavoratori causati dall’uso di sostanze cancerogene, ha escluso la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile, sulla base della circostanza che tale legittimazione spetterebbe solo al soggetto danneggiato dal reato in modo diretto ed immediato.

Ma la Corte, in tale e successive pronunce, avrebbe inteso sostenere che, per avere la legittimazione, il danno risarcibile deve essere correlato alla lesione di un interesse giuridicamente protetto, il quale normalmente attiene al bene giuridico che forma oggetto della tutela penale. Pertanto, si è ritenuto il sindacato non titolare dell’interesse specificatamente tutelato dalla norma penale.

Il danneggiato diverso dal soggetto passivo dovrà essere titolare di una situazione soggettiva giuridicamente protetta lesa dal reato. Situazione soggettiva non necessariamente coincidente con il diritto soggettivo, ma lesione di un interesse elevabile al rango di diritto soggettivo.

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

Non consentire

OK