Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO V

DEL LAVORO


TITOLO II

DEL LAVORO NELL’IMPRESA


CAPO I

Dell’impresa in generale


Sezione I

Dell’imprenditore


Articolo 2082

Imprenditore


È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.


***

Commento

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

Non consentire

OK