Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO V

DEL LAVORO


TITOLO VI

DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI


CAPO I

Delle società cooperative


Sezione V

Delle modificazioni dell'atto costitutivo


Articolo 2545-terdecies

Insolvenza


In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.


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