Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO VI
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I
Delle società cooperative
Sezione V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Articolo 2545-terdecies
Insolvenza
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
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