Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO VII
Dell’appalto
Articolo 1656
Subappalto
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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