Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO IV

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI


CAPO VII

Dell’appalto


Articolo 1656

Subappalto

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. 


***

Commento

Testo in vigore dal 19 aprile 1942.


***

Pagine collegate

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

Non consentire

OK