Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO VII
Dell’appalto
Articolo 1657
Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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