Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO IV

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI


CAPO VII

Dell’appalto


Articolo 1665

Verifica e pagamento dell’opera


Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. 

La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. 

Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata. 

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica. 

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente. 

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Commento

Testo in vigore dal 19 aprile 1942.


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