Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO VII
Dell’appalto
Articolo 1665
Verifica e pagamento dell’opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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