Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO IV

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI


CAPO VII

Dell’appalto


Articolo 1668

Contenuto della garanzia per difetti dell’opera


Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. 

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

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Commento

Testo in vigore dal 19 aprile 1942.


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