Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO VII
Dell’appalto
Articolo 1669
Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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