Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO IV

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI


CAPO VII

Dell’appalto


Articolo 1669

Rovina e difetti di cose immobili


Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

***

Commento

Testo in vigore dal 19 aprile 1942.


***

Pagine collegate

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

Non consentire

OK