Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO IV

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO VII

DEL PAGAMENTO DELL’INDEBITO


Articolo 2034

Obbligazioni naturali


Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

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Commento

Testo in vigore dal 19 aprile 1942.


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