Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO VII
DEL PAGAMENTO DELL’INDEBITO
Articolo 2034
Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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