Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2222
Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
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Commento
Testo in vigore dal 19 aprile 1942.
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