Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETÀ
CAPO III
Della società in nome collettivo
Articolo 2312
Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
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