Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETÀ
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni
Articolo 2456
Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
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Commento
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004.
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