Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO V

DEL LAVORO


TITOLO V

DELLE SOCIETÀ


CAPO VI

Della società in accomandita per azioni


Articolo 2456

Revoca degli amministratori


La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni. 

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.


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Commento

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004.



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Pagine collegate

Il fallimento dopo la cessazione dell’impresa

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