Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO II

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI


CAPO X

Dei legittimari


Sezione II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari


Articolo 555

Riduzione delle donazioni


Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

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