Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile
Allegato
CODICE CIVILE
LIBRO II
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO X
Dei legittimari
Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Articolo 555
Riduzione delle donazioni
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
***
Commento
***
Pagine collegate
Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.
Non consentire
OK