Manuali

Diritto privato

Le liberalità


La donazione


La donazione indiretta

Lo scopo liberale di arricchire un'altra persona si può raggiungere o mediante la via diretta del contratto di donazione oppure in altri modi indiretti, avvalendosi di negozi che hanno una causa propria diversa da quella liberale.

La donazione indiretta rientra nella figura generale del negozio o del procedimento indiretto: si ha donazione indiretta quando le parti, per raggiungere l'intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema negoziale del contratto di donazione, ne abbiamo adottato un altro, caratterizzato da causa diversa.

Un caso particolare è quello della vendita a prezzo inferiore al valore della cosa (“negotium mixtum cum donatione”).

Affinché si tratti di “negotium mixtum” è necessario che siano compresenti i caratteri strutturali di entrambi i negozi (vendita e donazione). In tal caso si dice che la donazione sia ravvisabile nella parte di valore del bene non remunerato dal prezzo pattuito pertanto “donato” dall’alienante all’acquirente. Qualora viceversa, pur dicendo di voler vendere, in realtà è pattuito un prezzo “simbolico” (“nummo uno”), allora difetta il prezzo quale elemento strutturale necessario della vendita e ci troviamo di fronte ad una donazione vera e propria, nascosta in una vendita.

Il “negotium mixtum cum donatione” non ha nulla a che fare con la simulazione perché le manifestazioni delle parti non hanno nulla di fittizio, né esistono patti occulti o riservati tra le parti.

Per aversi il negozio misto è necessario che la sproporzione sia voluta da colui che la subisce allo scopo di attuare una liberalità e che questa finalità sia accettata dall’altra parte.

La disciplina della donazione indiretta è soggetta alle norme tipiche del negozio concretamente adottato a fini indiretti, ma al tempo stesso il legislatore ha voluto estendere a tale istituto alcune regole tipiche della donazione. Ad esempio l’art. 809 del Codice civile, poiché anche mediante una donazione indiretta si può ledere la quota dei legittimari o la proporzionalità di trattamento tra coeredi, essa è soggetta a riduzione (art. 555 del Codice civile) e a collazione (art. 737 del Codice civile). Inoltre essa è sottoposta a revocazione per ingratitudine (art. 809 del Codice civile).

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