Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO II

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO V

DELLE DONAZIONI


CAPO IV

Della revocazione delle donazioni


Articolo 802

Termini e legittimazione ad agire


La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

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