Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO II

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO V

DELLE DONAZIONI


CAPO IV

Della revocazione delle donazioni


Articolo 809

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità


Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

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