Manuali
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
Articolo 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.
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Commento
Testo in vigore dal 17 luglio 2006.
Testo originale: “Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d’ufficio.”.
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