Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Allegato

Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali


TITOLO II

DEL FALLIMENTO


CAPO I

Della dichiarazione di fallimento


Articolo 6

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento


Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. 

Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.


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Commento

Testo in vigore dal 17 luglio 2006.


Testo originale: “Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d’ufficio.”.

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