Manuali
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Allegato
Codice Penale
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE
Articolo 2
Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
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Commento
La modifica dell’art. 1 L.F. ha determinato immediate conseguenze applicative sui procedimenti penali pendenti per reati di bancarotta al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. Infatti, avendo la novellata struttura di tale norma, esteso la portata ai procedimenti penali per bancarotta pendenti al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale che, con sentenza 28 febbraio 2008-15 maggio 2008, n. 16601, ha risolto un contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità dell’art. 2 del Codice penale in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le Sezioni Unite hanno dovuto cioè interpretare la norma nel senso di definire la posizione nella quale si era venuto a trovare l’imprenditore imputato di reati di bancarotta, ma dichiarato fallito sulla base di norme che erano venute meno con la riforma del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
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