Manuali

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Allegato

CODICE CIVILE


LIBRO II

DELLE OBBLIGAZIONI


TITOLO V

DELLE DONAZIONI


CAPO I

Disposizioni generali


Articolo 770

Donazione rimuneratoria


È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

***

Commento



***

Pagine collegate

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

Non consentire

OK